Art. 30
Gestione da parte di Athena dei contributi finanziari di terzi
In vigore dal 27 mar 2015
Gestione da parte di Athena dei contributi finanziari di terzi
1. Secondo le disposizioni pertinenti del quadro giuridico dell'operazione e a seguito della decisione del CPS di accettare l'attuazione o la gestione di un progetto da parte dell'operazione o un contributo finanziario da parte di terzi o di uno Stato membro alle spese derivanti dall'operazione, il comitato speciale può autorizzare l'affidamento ad Athena, nell'ambito dei mezzi e delle risorse esistenti, della gestione amministrativa del finanziamento destinato a tale progetto o di tale contributo. Ciò può includere progetti finanziati dall'Unione.
2. Il costo relativo alla gestione del contributo dovrebbe essere sostenuto dal contributo stesso. Il comitato speciale può decidere caso per caso che taluni costi associati al contributo e relativi alla fase attiva dell'operazione siano ammissibili come costi comuni.
3. Ai fini della gestione di un contributo da parte di terzi, dell'Unione o di uno Stato membro, l'amministratore negozia e firma, previa approvazione del comitato speciale, un accordo amministrativo ad hoc con i terzi, con l'Unione o con lo Stato membro, in cui sono definiti lo scopo, i costi che il contributo deve sostenere e le modalità di gestione del contributo, compresa la responsabilità del comandante dell'operazione dinanzi al comitato speciale. L'amministratore assicura che la gestione del contributo rispetti le disposizioni amministrative ad hoc e fornisce l contributore interessato, direttamente o tramite il comandante dell'operazione, tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione del contributo.
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