Art. 31
Interessi di mora
In vigore dal 27 mar 2015
Interessi di mora
1. Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le norme dell'Unione sugli interessi di mora fissate dall'articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o qualsiasi altro regolamento che lo sostituisca in relazione al pagamento di contributi al bilancio dell'Unione.
2. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a venti giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a venti giorni, gli interessi sono calcolati per l'intero periodo.
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