Art. 31 · Interessi di mora

Art. 31

Interessi di mora

In vigore dal 27 mar 2015
Interessi di mora 1.   Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le norme dell'Unione sugli interessi di mora fissate dall'articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o qualsiasi altro regolamento che lo sostituisca in relazione al pagamento di contributi al bilancio dell'Unione. 2.   Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a venti giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a venti giorni, gli interessi sono calcolati per l'intero periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:528:oj#art-31