Art. 10
Disposizioni generali applicabili all'amministratore, al contabile e al personale di Athena
In vigore dal 27 mar 2015
Disposizioni generali applicabili all'amministratore, al contabile e al personale di Athena
1. Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall'altro, non sono compatibili tra di loro.
2. L'amministratore aggiunto agisce sotto l'autorità dell'amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l'autorità del contabile.
3. L'amministratore aggiunto sostituisce l'amministratore quando quest'ultimo è assente. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile quando quest'ultimo è assente.
4. I funzionari e altri agenti dell'Unione, nell'esercizio delle loro funzioni a nome di Athena, rimangono soggetti e alle norme e ai regolamenti loro applicabili.
5. Il personale messo a disposizione di Athena dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l'istituzione dell'Unione o Athena.
6. Il personale di Athena deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l'autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello «SECRET UE/EU SECRET» detenute dal Consiglio, o un'autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.
7. L'amministratore può negoziare e concludere con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di Athena.
Storico versioni
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