Art. 11

Disposizioni amministrative e contratti quadro

In vigore dal 27 mar 2015
Disposizioni amministrative e contratti quadro 1.   Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell'Unione, Stati terzi e organizzazioni internazionali per facilitare l'approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nell'ambito di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. 2.   Tali disposizioni sono: a) sottoposte a consultazione del comitato speciale se sono concluse con Stati membri, istituzioni o organi dell'Unione; b) sottoposte per approvazione al comitato speciale se sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali. 3.   Tali disposizioni sono firmate dall'amministratore o, se del caso, dal rispettivo comandante dell'operazione, che agisce in nome di Athena, e dalle autorità amministrative competenti delle altre parti di cui al paragrafo 1. 4.   I contratti quadro possono essere conclusi per facilitare l'approvvigionamento in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. Tali contratti sono sottoposti per approvazione al comitato speciale prima di essere firmati dall'amministratore e sono messi a disposizione di Stati membri e comandanti dell'operazione qualora questi intendano ricorrervi. La presente disposizione non imporrà agli Stati membri l'obbligo di avvalersi di beni o servizi o di acquisirli in base a un contratto quadro.
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Disposizioni amministrative e contratti quadro (Art. 11 Decisione (UE) 2015/528) — Testo vigente | Portale Normativo