Art. 13
Apertura e destinazione
In vigore dal 27 mar 2015
Apertura e destinazione
1. I conti bancari sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro e sono correnti o a breve termine in euro. In casi debitamente giustificati, e previa approvazione dell'amministratore, i conti possono essere aperti presso enti creditizi con sede al di fuori degli Stati membri.
2. In casi debitamente giustificati i conti possono essere aperti in monete diverse dall'euro.
3. I contributi degli Stati contributori sono versati su tali conti bancari. Essi sono destinati a mettere a disposizione del comandante dell'operazione gli anticipi necessari all'esecuzione delle spese relative ai costi comuni di un'operazione militare.
4. I contributi ai sensi degli sono versati su conti bancari separati. Sono destinati all'esecuzione delle spese la cui amministrazione è stata affidata ad Athena, come specificato nei rispettivi articoli.
Storico versioni
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