Art. 12

Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi

In vigore dal 27 mar 2015
Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi 1.   Nell'ambito degli accordi conclusi tra l'Unione e gli Stati terzi designati dal Consiglio quali potenziali contributori alle operazioni dell'Unione o quali contributori a una specifica operazione dell'Unione, l'amministratore negozia con tali Stati terzi disposizioni amministrative, permanenti o ad hoc. Tali disposizioni sono concluse in forma di scambio di lettere tra Athena e i servizi amministrativi competenti degli Stati terzi interessati e definiscono le modalità necessarie ad agevolare il versamento rapido dei contributi. 2.   In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1, l'amministratore può adottare le misure necessarie per agevolare i versamenti da parte degli Stati terzi contributori. 3.   L'amministratore informa in anticipo il comitato speciale delle disposizioni previste di cui al paragrafo 1 prima di firmarle a nome di Athena. 4.   Quando l'Unione avvia un'operazione militare, l'amministratore attua, per l'ammontare dei contributi decisi dal Consiglio, le disposizioni con gli Stati terzi contributori a questa operazione.
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Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi (Art. 12 Decisione (UE) 2015/528) — Testo vigente | Portale Normativo