Art. 42

Rendimento e chiusura annuale dei conti

In vigore dal 27 mar 2015
Rendimento e chiusura annuale dei conti 1.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell'operazione affidatagli, il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile di Athena, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni, i conti annuali delle spese ai sensi dell'; e la relazione di attività annuale. 2.   Entro il 15 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio, l'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale e al collegio dei revisori lo stato finanziario e la relazione di attività annuale. 3.   Il comitato speciale riceve entro otto settimane dalla trasmissione dello stato finanziario un parere sulla revisione dal collegio dei revisori e lo stato finanziario certificato di Athena dall'amministratore, assistito dal contabile e da ciascun comandante dell'operazione. 4.   Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio il comitato speciale riceve dal collegio dei revisori la relazione sulla revisione e la esamina insieme con il parere sulla revisione e lo stato finanziario al fine di dare scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione. 5.   Coerentemente con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o con qualsiasi altro regolamento che lo sostituisca, l'insieme dei conti, inventari e relativi documenti sono conservati, ciascuno al rispettivo livello, dal contabile, da ciascun comandante dell'operazione e, in caso, dall'amministratore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente. Al termine di un'operazione, il comandante dell'operazione provvede alla trasmissione dell'insieme dei conti e degli inventari al contabile. 6.   Il comitato speciale decide di iscrivere, mediante un bilancio rettificativo, il saldo dell'esecuzione di un esercizio finanziario i cui conti sono stati approvati a bilancio dell'esercizio successivo, tra le entrate o le spese a seconda dei casi. Il comitato speciale può tuttavia decidere di iscrivere il saldo dell'esecuzione del summenzionato esercizio dopo aver ricevuto il parere sulla revisione del collegio dei revisori. 7.   La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall'esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri. 8.   La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall'esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi di una determinata operazione è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri che hanno contribuito a tale operazione. 9.   Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l'importo dai contributi dovuti ad Athena, il saldo dell'esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell'anno di rimborso. 10.   Entro il 31 marzo di ogni anno tutti gli Stati membri che partecipano a un'operazione possono fornire all'amministratore, se del caso attraverso il comandante dell'operazione, informazioni circa i costi incrementali da essi sostenuti per l'operazione durante il precedente esercizio finanziario. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L'amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell'operazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:528:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rendimento e chiusura annuale dei conti (Art. 42 Decisione (UE) 2015/528) — Testo vigente | Portale Normativo