Art. 41

Revisione interna dei conti

In vigore dal 27 mar 2015
Revisione interna dei conti 1.   Il segretario generale del Consiglio nomina, su proposta dell'amministratore e dopo aver informato il comitato speciale, per un periodo di quattro anni, rinnovabile fino a un periodo massimo di otto anni, un revisore interno di Athena, e almeno un revisore interno aggiunto; il revisore interno deve possedere le qualificazioni professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione dello stato finanziario. 2.   Il revisore interno riferisce all'amministratore riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo, formulando raccomandazioni dirette a migliorare il controllo interno delle operazioni; e a promuovere una sana gestione finanziaria. Il revisore interno in particolare è incaricato di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi a essi associati. 3.   Il revisore interno esercita le sue funzioni sull'insieme dei servizi che partecipano all'incasso delle entrate di Athena o all'esecuzione delle spese finanziate da Athena. 4.   Il revisore interno effettua una o più revisioni nel corso dell'esercizio, secondo necessità. Riferisce all'amministratore e informa il comandante dell'operazione delle conclusioni cui è giunto e delle sue raccomandazioni. Il comandante dell'operazione e l'amministratore danno seguito alle raccomandazioni formulate a seguito delle revisioni. 5.   Ogni anno l'amministratore rende conto al comitato speciale della revisione interna indicando il numero e il tipo di revisioni interne effettuate, le constatazioni fatte, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni. 6.   Inoltre, ciascun comandante dell'operazione assicura al revisore interno il pieno accesso all'operazione che comanda. Il revisore interno verifica il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure finanziari e di bilancio e assicura il funzionamento di sistemi di controllo interno solidi ed efficaci. 7.   I lavori e i rapporti del revisore interno sono messi a disposizione del collegio di revisori dei conti con tutti i relativi documenti giustificativi.
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Revisione interna dei conti (Art. 41 Decisione (UE) 2015/528) — Testo vigente | Portale Normativo