Art. 39

Condizioni per l'esercizio dei controlli

In vigore dal 27 mar 2015
Condizioni per l'esercizio dei controlli 1.   Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di Athena, prima dell'assolvimento dei loro compiti, hanno ottenuto il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «SECRET UE/EU SECRET» detenute dal Consiglio o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone vigilano sul rispetto della riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione conformemente alle regole applicabili a tali informazioni e dati. 2.   Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di Athena hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui tali documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle entrate e delle spese di Athena forniscono all'amministratore e alle persone incaricate della revisione di tali entrate e spese l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti.
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Condizioni per l'esercizio dei controlli (Art. 39 Decisione (UE) 2015/528) — Testo vigente | Portale Normativo