Art. 43

Chiusura dei conti di un'operazione

In vigore dal 27 mar 2015
Chiusura dei conti di un'operazione 1.   Al termine di un'operazione il comitato speciale può decidere, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, che l'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell'operazione, presenti lo stato finanziario dell'operazione al comitato speciale almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all'amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell'operazione. 2.   Se lo stato finanziario non può, entro il termine dato, includere le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell'operazione, tali entrate e spese figurano nello stato finanziario di Athena e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro della procedura di cui all'. 3.   Il comitato speciale, sulla scorta del parere del collegio dei revisori, approva lo stato finanziario dell'operazione che gli viene sottoposto. Esso dà scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l'operazione considerata. 4.   Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l'importo dai contributi dovuti ad Athena, il saldo dell'esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell'anno di rimborso.
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Chiusura dei conti di un'operazione (Art. 43 Decisione (UE) 2015/528) — Testo vigente | Portale Normativo