Art. 24
Determinazione dei contributi
In vigore dal 27 mar 2015
Determinazione dei contributi
1. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.
2. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un'operazione sono coperti con i contributi degli Stati contributori.
3. I contributi degli Stati membri contributori per un'operazione corrispondono all'importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell'.
4. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all', paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (3), o a qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.
5. I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorsa propria basata sull'RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio generale adottato dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota del reddito nazionale lordo (RNL) di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.
Storico versioni
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