Art. 25

Calendario di pagamento dei contributi

In vigore dal 27 mar 2015
Calendario di pagamento dei contributi 1.   Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un'operazione militare dell'Unione, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale diversa. L'amministratore richiede i contributi in funzione delle esigenze operative dell'operazione fino all'ammontare concordato. 2.   Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all'operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio. 3.   Se per un'operazione specifica è stato adottato un bilancio rettificativo, gli Stati membri versano il saldo dei contributi per questa operazione in applicazione dell'. Tuttavia, quando la durata prevista dell'operazione è superiore a sei mesi compresi in un esercizio finanziario, il saldo dei contributi è pagato in due rate. In tal caso, la prima rata è versata entro 60 giorni dall'avvio dell'operazione; la seconda rata è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare alle disposizioni del presente paragrafo. 4.   L'amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi quando: a) il comitato speciale ha approvato un progetto di bilancio per un esercizio finanziario come previsto all'. La prima richiesta di contributo copre le esigenze operative per otto mesi. La seconda richiesta di contributi copre il saldo restante dei contributi, tenuto conto del saldo dell'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente se il comitato speciale ha deciso di iscrivere tale saldo nel bilancio in corso dopo aver ricevuto il parere sulla revisione; b) un importo di riferimento è stato adottato come previsto all', paragrafo 1; o c) un bilancio rettificativo è approvato come previsto all'. 5.   Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall'invio della richiesta corrispondente, tranne nel caso della prima richiesta di contributi per il bilancio di un nuovo esercizio in cui il pagamento è effettuato entro quaranta giorni dall'invio della richiesta corrispondente. 6.   Una volta che il progetto di bilancio aggregato è stato presentato al comitato speciale, per quegli Stati membri le cui procedure di bilancio e finanziarie non consentono il pagamento dei rispettivi contributi entro i termini stabiliti, l'amministratore può rilasciare relativamente allo Stato membro interessato una richiesta anticipata di contributi prima della fine dell'esercizio in corso a titolo di pagamento anticipato per la richiesta di contributi per il bilancio dell'esercizio successivo. 7.   Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne. 8.   L'amministratore accusa ricevuta dei contributi.
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Calendario di pagamento dei contributi (Art. 25 Decisione (UE) 2015/528) — Testo vigente | Portale Normativo