Art. 7
Attuazione della presente decisione
In vigore dal 13 mar 2015
Attuazione della presente decisione
1. Ove opportuno, vengono adottate norme di attuazione intese a integrare o sostenere la presente decisione a norma dell'.
2. I servizi della Commissione adottano tutte le misure necessarie che rientrano nelle loro competenze per garantire l'applicazione della presente decisione, e delle pertinenti norme di attuazione, nel trattamento o nella conservazione delle ICUE o di altre informazioni classificate.
3. Le misure di sicurezza adottate nell'attuare la presente decisione devono essere conformi ai principi per la sicurezza nella Commissione stabiliti all' della decisione (UE, Euratom) 2015/443.
4. Il direttore generale delle risorse umane e della sicurezza istituisce l'autorità di sicurezza della Commissione all'interno della propria direzione generale. All'autorità di sicurezza della Commissione sono assegnate le responsabilità stabilite dalla presente decisione e dalle sue norme di attuazione.
5. In tutti i servizi della Commissione, al responsabile locale della sicurezza, come stabilito all' della decisione (UE, Euratom) 2015/443, saranno assegnate le seguenti responsabilità generali per la protezione delle ICUE sulla base della presente decisione, in stretta collaborazione con la direzione generale Risorse umane e sicurezza:
a)
gestione delle richieste di autorizzazioni di sicurezza per il personale;
b)
collaborazione alle formazioni in materia di sicurezza e alle riunioni di sensibilizzazione;
c)
supervisione del funzionario responsabile del controllo delle registrazioni (RCO) del servizio;
d)
comunicazione delle violazioni della sicurezza e della compromissione di ICUE;
e)
conservazione delle chiavi di riserva e di una traccia scritta di tutte le combinazioni;
f)
assunzione di altre mansioni legate alla protezione di ICUE o stabilite dalle norme di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:444:oj#art-7