Art. 60

Norme di attuazione e comunicazioni di sicurezza

In vigore dal 13 mar 2015
Norme di attuazione e comunicazioni di sicurezza 1.   Se necessario, l'adozione delle norme di attuazione della presente decisione sarà oggetto di una decisione separata della Commissione volta ad abilitare il membro della Commissione responsabile della sicurezza, nel pieno rispetto del regolamento interno. 2.   Una volta abilitato in forza della suddetta decisione della Commissione, il membro della Commissione responsabile della sicurezza può elaborare comunicazioni di sicurezza che definiscano orientamenti e migliori pratiche in materia nel quadro della presente decisione e delle relative norme di attuazione. 3.   La Commissione può delegare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 al direttore generale delle risorse umane e della sicurezza con decisione di delega separata, nel pieno rispetto del regolamento interno.
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Norme di attuazione e comunicazioni di sicurezza (Art. 60 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo