Art. 6
Gestione del rischio di sicurezza
In vigore dal 13 mar 2015
Gestione del rischio di sicurezza
1. Le misure di sicurezza per proteggere le ICUE nel corso del loro ciclo di vita sono commisurate in particolare alla rispettiva classifica di sicurezza, alla forma e al volume delle informazioni o dei materiali, all'ubicazione e alla costruzione delle strutture in cui sono conservate le ICUE e alla valutazione a livello locale della minaccia di attività dolose e/o criminali, compreso lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo.
2. I piani di emergenza tengono conto della necessità di proteggere le ICUE in situazioni di emergenza onde evitare l'accesso non autorizzato, la divulgazione o la perdita di integrità o di disponibilità.
3. I piani di continuità operativa di tutti i servizi comprendono misure di prevenzione e recupero per minimizzare l'impatto di disfunzioni o incidenti gravi nel trattamento e nella conservazione delle ICUE.
Storico versioni
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