Art. 4

Gestione delle classifiche

In vigore dal 13 mar 2015
Gestione delle classifiche 1.   Tutti i membri e i servizi della Commissione garantiscono che le ICUE create siano adeguatamente classificate, chiaramente identificate quali ICUE e conservino il loro livello di classifica solo per il tempo necessario. 2.   Fatto salvo l', le ICUE non sono declassate o declassificate né i contrassegni di classifica di sicurezza di cui all', paragrafo 2, sono modificati o rimossi senza il previo consenso scritto dell'originatore. 3.   Ove opportuno, si adottano «norme di attuazione» sul trattamento delle ICUE, compresa una guida pratica alla classificazione, a norma dell'.
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