Art. 8

Monitoraggio

In vigore dal 9 feb 2015
Monitoraggio 1.   L'autorità competente garantisce che le mappe che indicano per ciascun distretto le percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale, nonché le mappe sull'uso locale del terreno, siano stilate e aggiornate ogni anno. 2.   Il monitoraggio è effettuato sul suolo, sulle acque superficiali e sulle acque sotterranee, al fine di fornire dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito del controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti monitorati sono rappresentativi dei principali tipi di suoli, dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione e delle colture. 3.   Il monitoraggio delle acque è intensificato nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili. 4.   Nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale si effettuano indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all', paragrafo 6, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di una deroga.
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Monitoraggio (Art. 8 Decisione (UE) 2015/346) — Testo vigente | Portale Normativo