Art. 5
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
In vigore dal 9 feb 2015
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
1. Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8.
2. L'apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e tiene conto dell'apporto di azoto dal terreno. L'applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative.
3. Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando la rotazione delle colture sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda entro il 1o marzo. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati seguenti:
a)
il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle adibita alla praticoltura e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;
b)
il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti;
c)
il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;
d)
la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;
e)
il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella;
f)
i risultati di analisi del suolo, se disponibili, per verificare il tenore di azoto e fosforo;
g)
la natura del fertilizzante da utilizzare;
h)
il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;
i)
il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.
Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole per garantirne la coerenza con le pratiche agricole effettivamente adottate.
4. Ogni agricoltore tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque reflue. Tale registro è presentato all'autorità competente ogni anno civile.
5. Per ogni azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga l'agricoltore accetta che la domanda di cui all', paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.
6. Ogni agricoltore che beneficia di una deroga effettua analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nel suolo al fine di garantire una fertilizzazione accurata.
Per ogni area dell'azienda omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, i campionamenti e le analisi sono effettuati almeno a cadenza quadriennale.
Si esegue almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
L'azienda beneficiaria di una deroga mette a disposizione i risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo.
7. Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
8. Per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga, l'agricoltore garantisce che la percentuale di fosforo, calcolata in base alla metodologia stabilita dall'autorità competente non superi un quantitativo di fosforo in eccesso pari a 10 kg per ettaro all'anno.
Storico versioni
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