Art. 9
Controlli
In vigore dal 9 feb 2015
Controlli
1. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda si considera respinta.
2. È predisposto un programma di ispezioni in loco basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali a carattere generale relativi all'applicazione della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite dagli della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, l'agricoltore ne è informato. Tali informazioni sono tenute in considerazione nel decidere in merito alla domanda di deroga per l'anno successivo.
3. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto di una deroga concessa a norma della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:346:oj#art-9