Art. 6
Gestione dei terreni
In vigore dal 9 feb 2015
Gestione dei terreni
1. Una quota pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale cui è applicabile l'effluente è adibita a praticoltura.
2. Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale rispettano le disposizioni che seguono:
a)
le superfici prative temporanee sono arate in primavera;
b)
indifferentemente dal tipo di suolo, l'aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura a elevato fabbisogno di azoto;
c)
la rotazione delle colture non prevede leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico.
3. La lettera c) del secondo paragrafo non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle colture intercalari di altre leguminose.
Storico versioni
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