Art. 6 · Gestione dei terreni

Art. 6

Gestione dei terreni

In vigore dal 9 feb 2015
Gestione dei terreni 1.   Una quota pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale cui è applicabile l'effluente è adibita a praticoltura. 2.   Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale rispettano le disposizioni che seguono: a) le superfici prative temporanee sono arate in primavera; b) indifferentemente dal tipo di suolo, l'aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura a elevato fabbisogno di azoto; c) la rotazione delle colture non prevede leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico. 3.   La lettera c) del secondo paragrafo non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle colture intercalari di altre leguminose.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2015:346:oj#art-6