Art. 4

In vigore dal 15 dic 2014
1.   L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall'UNODA. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio. 2.   La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di cui all', paragrafo 2.
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Art. 4 Decisione (UE) 2014/912 — Testo vigente | Portale Normativo