Art. 1
In vigore dal 15 dic 2014
1. L'Unione contribuisce alla sicurezza e stabilità nella regione del Sahel assistendo gli Stati della regione a prevenire la diversione e il traffico illegale di SALW e relative munizioni di proprietà statale migliorandone la sicurezza fisica e la gestione delle scorte.
2. Le attività che saranno sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
a)
ottenere la necessaria adesione politica al miglioramento delle procedure di sicurezza fisica e gestione delle scorte e promuovere la cooperazione regionale e la condivisione delle conoscenze;
b)
sostenere i paesi destinatari nell'operare un aggiornamento della legislazione, delle procedure amministrative e delle procedure operative standard (POS) pratiche, a fondamento di una maggiore sicurezza fisica e una migliore gestione delle scorte, in linea con gli standard internazionali in materia di migliori prassi;
c)
prestare sostegno diretto alla realizzazione delle attività relative alla gestione e alla sicurezza delle scorte, anche tramite il ripristino dei depositi, la distruzione delle SALW eccedenti, obsolete o illegali e la sperimentazione di nuove tecnologie.
Una descrizione particolareggiata delle attività figura nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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