Art. 1

In vigore dal 15 dic 2014
1.   L'Unione contribuisce alla sicurezza e stabilità nella regione del Sahel assistendo gli Stati della regione a prevenire la diversione e il traffico illegale di SALW e relative munizioni di proprietà statale migliorandone la sicurezza fisica e la gestione delle scorte. 2.   Le attività che saranno sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici: a) ottenere la necessaria adesione politica al miglioramento delle procedure di sicurezza fisica e gestione delle scorte e promuovere la cooperazione regionale e la condivisione delle conoscenze; b) sostenere i paesi destinatari nell'operare un aggiornamento della legislazione, delle procedure amministrative e delle procedure operative standard (POS) pratiche, a fondamento di una maggiore sicurezza fisica e una migliore gestione delle scorte, in linea con gli standard internazionali in materia di migliori prassi; c) prestare sostegno diretto alla realizzazione delle attività relative alla gestione e alla sicurezza delle scorte, anche tramite il ripristino dei depositi, la distruzione delle SALW eccedenti, obsolete o illegali e la sperimentazione di nuove tecnologie. Una descrizione particolareggiata delle attività figura nell'allegato.
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