Art. 3
In vigore dal 15 dic 2014
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di cui all', paragrafo 2, è pari a 3 561 257,06 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 4 129 393,06 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme dell'Unione applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sul corretto impiego del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo prevede che l'UNODA deve assicurare che la visibilità del contributo dell'Unione sia adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo il 15 dicembre 2014. Essa informa il Consiglio e l'alto rappresentante delle eventuali difficoltà incontrate in detto processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento entro due settimane dalla firma.
Storico versioni
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