Art. 2
In vigore dal 15 dic 2014
1. L'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica delle attività di cui all', paragrafo 2, è affidata all'UNODA attraverso l'UNREC. L'UNODA svolge tali compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definisce le necessarie modalità con l'UNODA.
Storico versioni
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