Art. 6

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale e un calendario per l'attuazione degli obblighi di cui all'. Esso notifica eventuali ritardi o difficoltà nell'adempimento delle disposizioni dell' e la Commissione, se del caso, concede una proroga dei termini previsti. Il piano nazionale di attuazione è presentato alla Commissione entro sei mesi dalla data di applicazione. 2.   Ciascuno Stato membro designa un soggetto responsabile per l'istituzione e il mantenimento del proprio registro dell'infrastruttura e lo notifica alla Commissione entro tre mesi dalla data di applicazione. Entro tre mesi dalla data della propria notifica e, in seguito, ogni quattro mesi, i predetti soggetti trasmettono all'Agenzia una relazione di avanzamento sullo stato di attuazione del registro dell'infrastruttura. 3.   L'Agenzia coordina, monitora e appoggia la realizzazione dei registri dell'infrastruttura. Essa istituisce un gruppo composto da rappresentanti dei soggetti responsabili dell'istituzione e del mantenimento dei registri dell'infrastruttura e ne coordina i lavori. L'Agenzia riferisce periodicamente alla Commissione sui progressi nell'attuazione della presente decisione.
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