Art. 2
In vigore dal 26 nov 2014
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio registro dell'infrastruttura sia informatizzato e soddisfi i requisiti delle specifiche comuni di cui all', entro otto mesi dalla data di applicazione.
2. Gli Stati membri assicurano che i rispettivi registri dell'infrastruttura siano interconnessi e collegati all'interfaccia utenti comune non oltre otto mesi dal momento in cui l'interfaccia diviene operativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:880:oj#art-2