Art. 5
In vigore dal 26 nov 2014
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati necessari siano raccolti e inseriti nei rispettivi registri dell'infrastruttura conformemente ai paragrafi da 2 a 6. Assicurano inoltre che questi dati siano affidabili e aggiornati.
2. I dati relativi alle infrastrutture per i corridoi di trasporto merci di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nella versione in vigore al 1o gennaio 2013, sono raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura entro nove mesi dalla data di applicazione.
3. I dati relativi alle infrastrutture messe in servizio dopo l'entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE e, al più tardi, entro il giorno di entrata in vigore della presente decisione, diversi dai dati di cui al paragrafo 2, sono raccolti e inseriti nel registro nazionale dell'infrastruttura entro nove mesi da tale data.
4. I dati relativi alle infrastrutture messe in servizio prima dell'entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, sono raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente al piano nazionale di attuazione di cui all', paragrafo 1, entro il 16 marzo 2017.
5. I dati relativi ai binari di raccordo privati messi in servizio prima dell'entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE sono raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente al piano nazionale di attuazione di cui all', paragrafo 1, entro il 16 marzo 2019.
6. I dati relativi alla rete non contemplata dalle STI sono raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente al piano nazionale di attuazione di cui all', paragrafo 1, entro il 16 marzo 2019.
7. I dati relativi alle infrastrutture messe in servizio dopo l'entrata in vigore della presente decisione sono inseriti nel registro dell'infrastruttura non appena le infrastrutture sono messe in servizio e non appena diviene operativa l'interfaccia utenti comune.
Storico versioni
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