Art. 1
In vigore dal 26 nov 2014
1. Le specifiche comuni relative al registro dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 35 della direttiva 2008/57/CE sono definite nell'allegato della presente decisione.
2. I registri dell'infrastruttura degli Stati membri devono essere resi accessibili a fini di consultazione mediante un'interfaccia utenti comune, creata e gestita dall'Agenzia.
3. L'interfaccia utenti comune di cui al paragrafo 2 è un'applicazione web che agevola l'accesso ai dati contenuti nei registri dell'infrastruttura. L'interfaccia deve essere operativa entro 15 giorni a decorrere dalla data di applicazione di cui all'.
Storico versioni
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