Art. 1
In vigore dal 25 nov 2014
1. I direttori generali della Commissione rendono pubbliche le informazioni riguardanti tutte le riunioni che essi stessi e i membri dei loro gabinetti tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti su questioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione, conformemente alle disposizioni della presente decisione.
2. Le informazioni da rendere pubbliche sono: la data della riunione, la sua sede, il nome del direttore generale, il nome dell'organizzazione o del libero professionista e l'oggetto della riunione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:838:oj#art-1