Art. 4
In vigore dal 25 nov 2014
1. Le informazioni di cui all', paragrafo 2, sono pubblicate in formato standard sul sito Internet dei direttori generali della Commissione entro due settimane dalla riunione.
2. La pubblicazione delle informazioni può essere omessa qualora rischi di arrecare pregiudizio alla tutela di uno degli interessi di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare la vita, l'integrità e la vita privata di un individuo, la politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione, la stabilità del mercato, le informazioni commerciali riservate, il corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.
Storico versioni
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