Art. 3

In vigore dal 25 nov 2014
1.   La presente decisione non si applica alle riunioni che si tengono con le parti sociali a livello dell'Unione nell'ambito del dialogo politico né a quelle che si svolgono nell'ambito del dialogo con le chiese, le associazioni o comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 2.   La presente decisione non si applica alle riunioni con i rappresentanti dei partiti politici.
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