Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 nov 2014
1.   I direttori generali della Commissione rendono pubbliche le informazioni riguardanti tutte le riunioni che essi stessi e i membri dei loro gabinetti tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti su questioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione, conformemente alle disposizioni della presente decisione. 2.   Le informazioni da rendere pubbliche sono: la data della riunione, la sua sede, il nome del direttore generale, il nome dell'organizzazione o del libero professionista e l'oggetto della riunione.
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