Art. 1

In vigore dal 15 ott 2014
1.   L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso illegalmente a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 2000 e il 2011 mediante finanziamento di investimenti infrastrutturali nel periodo compreso tra il 2000 e il 2011 è compatibile con il mercato interno. 2.   L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso illegalmente a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 2000 e il 2011 mediante copertura delle perdite operative nel periodo compreso tra il 2000 e il 2011 è compatibile con il mercato interno. 3.   Il contratto di servizi aeroportuali stipulato il 3 marzo 2003 tra Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair, combinato con il contratto di servizi di marketing concluso il 7 aprile 2003 Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair e il contratto di servizi di marketing stipulato il 28 agosto 2008 tra la società e AMS non costituisce aiuto di Stato. 4.   L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso illegalmente a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea mediante la combinazione tra il contratto di servizi aeroportuali stipulato il 3 marzo 2003, il contratto di servizi di marketing concluso il 7 aprile 2003 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair e il contratto di servizi di marketing stipulato il 25 gennaio 2010 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e AMS è incompatibile con il mercato interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:287:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2016/287 — Testo vigente | Portale Normativo