Art. 1
In vigore dal 15 ott 2014
1. L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso illegalmente a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 2000 e il 2011 mediante finanziamento di investimenti infrastrutturali nel periodo compreso tra il 2000 e il 2011 è compatibile con il mercato interno.
2. L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso illegalmente a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 2000 e il 2011 mediante copertura delle perdite operative nel periodo compreso tra il 2000 e il 2011 è compatibile con il mercato interno.
3. Il contratto di servizi aeroportuali stipulato il 3 marzo 2003 tra Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair, combinato con il contratto di servizi di marketing concluso il 7 aprile 2003 Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair e il contratto di servizi di marketing stipulato il 28 agosto 2008 tra la società e AMS non costituisce aiuto di Stato.
4. L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso illegalmente a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea mediante la combinazione tra il contratto di servizi aeroportuali stipulato il 3 marzo 2003, il contratto di servizi di marketing concluso il 7 aprile 2003 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair e il contratto di servizi di marketing stipulato il 25 gennaio 2010 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e AMS è incompatibile con il mercato interno.
Storico versioni
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