Art. 3
In vigore dal 15 ott 2014
1. Il recupero degli aiuti di cui all', paragrafo 4, deve essere immediato ed effettivo.
2. La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:287:oj#art-3