Art. 4

In vigore dal 15 ott 2014
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania fornisce le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo (quota capitale e interessi) di cui ha beneficiato ciascun beneficiario; b) l'importo complessivo (quota capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso ciascun beneficiario ai sensi dell'; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) la documentazione attestante che è stato ingiunto ai beneficiari di restituire gli aiuti. 2.   La Germania informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro del regime di cui all'. La Germania fornisce immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce altresì informazioni dettagliate riguardo all'ammontare degli aiuti rimborsati e degli interessi pagati dai beneficiari.
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