Art. 2
In vigore dal 1 set 2014
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
«apparecchiature PMSE audio senza fili», apparecchiature radio utilizzate per la trasmissione di segnali audio analogici o digitali tra un numero limitato di trasmettitori e di ricevitori, quali ad esempio radiomicrofoni, auricolari per il controllo o collegamenti audio, impiegate principalmente per la realizzazione di programmi radiotelevisivi o di eventi sociali o culturali pubblici o privati;
2)
«su base di non interferenza e senza diritto a protezione», nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione.
Storico versioni
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