Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 set 2014
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) «apparecchiature PMSE audio senza fili», apparecchiature radio utilizzate per la trasmissione di segnali audio analogici o digitali tra un numero limitato di trasmettitori e di ricevitori, quali ad esempio radiomicrofoni, auricolari per il controllo o collegamenti audio, impiegate principalmente per la realizzazione di programmi radiotelevisivi o di eventi sociali o culturali pubblici o privati; 2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione.
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