Art. 3
In vigore dal 1 set 2014
1. Gli Stati membri designano e rendono disponibili, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, le bande 823-832 MHz e 1 785-1 805 MHz per le apparecchiature PMSE audio senza fili, fatte salve le condizioni tecniche stabilite nell'allegato.
2. Gli Stati membri designano e rendono disponibile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, una porzione di spettro radio supplementare rispetto a quella di cui al paragrafo 1, in modo da consentire l'utilizzo di una quantità aggiuntiva di almeno 30 MHz per le apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione della domanda degli utenti. Tale uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili avviene su base di non interferenza e senza diritto a protezione per quanto riguarda gli utenti titolari di un diritto individuale d'uso per tale spettro.
3. Fatto salvo il principio di non interferenza e di non protezione, al fine di migliorare la coesistenza delle apparecchiature PMSE audio senza fili utilizzate in ambienti chiusi nelle bande 823-832 MHz e 1 785-1 805 MHz e delle reti di comunicazioni elettroniche mobili, gli Stati membri incoraggiano, ove praticabile e necessario, l'applicazione di soluzioni di attenuazione delle interferenze.
Storico versioni
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