Art. 4

In vigore dal 1 set 2014
In deroga all', paragrafo 1, uno Stato membro può mantenere le autorizzazioni e i diritti d'uso dello spettro nelle bande 823-832 MHz e 1 785-1 805 MHz esistenti alla data di entrata in vigore della presente decisione, unicamente entro il loro periodo di validità e nella misura necessaria. Lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e, salvo nei casi in cui ragioni attinenti alla pubblica sicurezza e alla difesa lo impediscano, rende pubbliche tali informazioni.
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Art. 4 Decisione (UE) 2014/641 — Testo vigente | Portale Normativo