Art. 6
Rimborso anticipato
In vigore dal 29 lug 2014
Rimborso anticipato
1. Decorsi 24 mesi da ciascuna OMRLT, i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare in tutto o in parte la OMRLT prima della scadenza.
2. Con cadenza semestrale sono fissate le date per il rimborso anticipato in coincidenza con un giorno di regolamento di una operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, in date che saranno ulteriormente precisate dall'Eurosistema.
3. Al fine di avvalersi della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente che intende procedere a un rimborso nell'ambito della procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno una settimana prima di tale data.
4. La notifica di cui al paragrafo 3 diventa vincolante per il partecipante una settimana prima della relativa data di rimborso anticipato. Il mancato regolamento da parte del partecipante, in tutto o in parte, dell'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato alla data del rimborso può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria come stabilito nella sezione 1 dell'appendice 6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14. Le disposizioni di tale sezione che si applicano alle violazioni delle norme relative alle operazioni d'asta si applicano qualora un partecipante ometta di regolare, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla relativa data di rimborso anticipato. L'applicazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN competente ad adottare le misure previste al verificarsi di un evento di inadempimento come indicato nell'allegato II dell'Indirizzo BCE/2011/14.
Storico versioni
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