Art. 8

Obblighi di segnalazione

In vigore dal 29 lug 2014
Obblighi di segnalazione 1.   I partecipanti alle OMRLT presentano alle rispettive BCN i modelli di segnalazione accuratamente compilati nel rispetto: a) del contenuto e delle scadenze prescritte come approvati dal Consiglio direttivo e pubblicati sul sito Internet della BCE; (b) degli indirizzi specificati nell'allegato II. 2.   I termini utilizzati nel modello di segnalazione vanno intesi con riferimento al Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). 3.   Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione a cui sono soggetti a norma del paragrafo 1, i partecipanti applicano i requisiti minimi richiesti per la trasmissione, l'accuratezza, la conformità concettuale e le revisioni di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). 4.   Se un ente partecipa ad una OMRLT, e fintanto che ha credito in essere nell'ambito di una OMRLT, esso è tenuto a presentare i modelli di segnalazione dei dati compilati su base trimestrale ai sensi del paragrafo 1 fino a settembre 2018, o fino al completo rimborso anticipato, a seconda del caso. 5.   I partecipanti presentano i modelli di segnalazione relativi al periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento anteriore alla prima partecipazione a OMRLT entro le scadenze pubblicate sul sito Internet della BCE per l'invio dei modelli di segnalazione compilati alla BCN competente. 6.   Gli enti capofila di gruppi OMRLT presentano modelli di segnalazione dei dati che riflettono i dati su base aggregata di tutti i membri del gruppo OMRLT. La BCN dell'ente capofila o una BCN di un membro di un gruppo OMRLT può, salvo il coordinamento con la BCN dell'ente capofila, richiedere che l'ente capofila presenti dati disaggregati per ogni singolo membro del gruppo. 7.   Qualora siano state riconosciute modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT conformemente ai paragrafi 5 o 6 dell', l'ente capofila presenta modelli di segnalazione per determinare il plafond rilevante e il valore di riferimento applicabile rispecchianti la nuova composizione del gruppo OMRLT entro le scadenze pubblicate sul sito Internet della BCE per l'invio di modelli di segnalazione compilati alla BCN competente. 8.   I partecipanti a OMRLT si sottopongono a una verifica annuale dell'accuratezza sui dati segnalati ai sensi del paragrafo 1. Tale verifica può essere effettuato da un revisore esterno e può avvenire nel contesto di una revisione annuale. Anziché avvalersi di un revisore esterno, i partecipanti possono utilizzare modalità equivalenti approvate dall'Eurosistema. La BCN del partecipante è informata dell'esito di tale verifica, che è condiviso, in caso di partecipazione di gruppo a OMRLT, con le BCN dei membri del gruppo OMRLT. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei membri del gruppo. 9.   Le informazioni relative alla composizione dei gruppi OMRLT verranno conservate nel Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD), affinché siano condivise nell'Eurosistema.
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Obblighi di segnalazione (Art. 8 Decisione (UE) 2014/34) — Testo vigente | Portale Normativo