Art. 9

Inosservanza degli obblighi di segnalazione

In vigore dal 29 lug 2014
Inosservanza degli obblighi di segnalazione 1.   Se un partecipante non adempie agli obblighi di segnalazione di cui all': a) i limiti di prestito sono fissati a zero qualora un partecipante ometta di segnalare i dati per il calcolo dei limiti di prestito relativi al plafond iniziale o al plafond aggiuntivo entro il relativo termine; e b) l'intero importo dei prestiti rispetto a tutte le OMRLT diventa esigibile qualora un partecipante ometta di segnalare i dati per valutare se rimborsi anticipati obbligatori sono applicabili e per calcolare i relativi rimborsi, secondo la necessità. Prima dell'adozione di una misura ai sensi del presente paragrafo, al partecipante interessato è data la possibilità di fornire spiegazioni qualora ritenga che il mancato adempimento fosse dovuto a circostanze che esulavano dal suo controllo. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve eventuali sanzioni che possono essere applicate a norma della decisione BCE/2010/10 (6) rispetto agli obblighi di segnalazione di cui al Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). 3.   Qualora un partecipante o la BCN identifichi e comunichi degli errori nei dati presentati tramite i modelli di segnalazione, l'Eurosistema effettua una valutazione sull'impatto dell'errore in questione e adotta iniziative adeguate, compresa la possibilità di richiedere il rimborso anticipato obbligatorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:541(2):oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo