Art. 9
Inosservanza degli obblighi di segnalazione
In vigore dal 29 lug 2014
Inosservanza degli obblighi di segnalazione
1. Se un partecipante non adempie agli obblighi di segnalazione di cui all':
a)
i limiti di prestito sono fissati a zero qualora un partecipante ometta di segnalare i dati per il calcolo dei limiti di prestito relativi al plafond iniziale o al plafond aggiuntivo entro il relativo termine; e
b)
l'intero importo dei prestiti rispetto a tutte le OMRLT diventa esigibile qualora un partecipante ometta di segnalare i dati per valutare se rimborsi anticipati obbligatori sono applicabili e per calcolare i relativi rimborsi, secondo la necessità.
Prima dell'adozione di una misura ai sensi del presente paragrafo, al partecipante interessato è data la possibilità di fornire spiegazioni qualora ritenga che il mancato adempimento fosse dovuto a circostanze che esulavano dal suo controllo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve eventuali sanzioni che possono essere applicate a norma della decisione BCE/2010/10 (6) rispetto agli obblighi di segnalazione di cui al Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).
3. Qualora un partecipante o la BCN identifichi e comunichi degli errori nei dati presentati tramite i modelli di segnalazione, l'Eurosistema effettua una valutazione sull'impatto dell'errore in questione e adotta iniziative adeguate, compresa la possibilità di richiedere il rimborso anticipato obbligatorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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