Art. 4

Limiti al prestito

In vigore dal 29 lug 2014
Limiti al prestito 1.   La partecipazione alle OMRLT su base individuale o come ente capofila di un gruppo TLTRO è soggetta a limiti di prestito. I limiti di prestito applicabili a un partecipante individuale sono calcolati sulla base dei dati relativi ai prestiti in relazione agli importi in essere dei prestiti idonei e dei prestiti netti idonei erogati dal partecipante individuale. I limiti di prestito applicabili all'ente capofila di un gruppo OMRLT sono calcolati sulla base dei dati relativi ai prestiti su base aggregata in relazione alle consistenze in essere dei prestiti idonei e dei prestiti netti idonei erogati da tutti i membri del gruppo OMRLT. Qualora siano state riconosciute modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT ai sensi dei paragrafi 5 o 6 dell', tutti i successivi calcoli dei limiti di prestito sono effettuati sulla base dei dati di bilancio del gruppo OMRLT nella nuova composizione. I limiti di prestito applicabili a ciascun partecipante rispetto ad ogni OMRLT sono da considerare come costituenti un limite massimo di offerta per ciascuno di essi e si applicano le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, come previste alla sezione 5.1.4 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14. 2.   Nelle due OMRLT consecutive da effettuare nel settembre e nel dicembre 2014 ogni partecipante ha diritto di prendere in prestito un importo che complessivamente non superi il plafond iniziale a titolo di OMRLT. Il plafond iniziale a titolo di OMRLT di ogni partecipante è pari al 7 % del totale delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 30 aprile 2014. L'allegato I illustra i relativi calcoli tecnici. I plafond iniziali a titolo di OMRLT rimasti inutilizzati non sono disponibili nelle successive OMRLT. 3.   Per ciascuna delle successive OMRLT effettuate trimestralmente nel periodo da marzo 2015 a giugno 2016, ogni partecipante ha diritto ad un plafond aggiuntivo a titolo di OMRLT. Il plafond aggiuntivo a titolo di OMRLT di ciascun partecipante è pari al numero più elevato tra (i) zero e (ii) tre volte l'importo per il quale i prestiti netti idonei complessivamente erogati da tale partecipante nel periodo tra il 1o maggio 2014 e la rispettiva data di aggiudicazione di riferimento superano il valore di riferimento stabilito a norma del paragrafo 4, al netto dell'importo precedentemente preso in prestito nell'ambito di OMRLT effettuate nel periodo decorrente da marzo 2015. L'allegato I illustra i relativi calcoli tecnici. 4.   Il valore di riferimento di un partecipante è determinato sulla base dei prestiti netti idonei nel periodo di dodici mesi dal 1o maggio 2013 al 30 aprile 2014 (il «periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento»), come segue: a) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno positivo nel periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento ovvero se il partecipante è stato costituito dopo il 1o maggio 2013, il valore di riferimento applicabile è pari a zero; b) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno negativo nel periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento, questo è calcolato determinando l'ammontare medio mensile dei prestiti netti idonei di ciascun partecipante nel periodo rilevante ai fini del calcolo del valore di riferimento e moltiplicando tale dato medio per il numero di mesi trascorsi tra il 30 aprile 2014 e la fine del mese di aggiudicazione di riferimento. Questa formula si applica per i mesi di aggiudicazione di riferimento fino ad aprile 2015 incluso. Successivamente, il valore di riferimento rimane invariato rispetto al valore raggiunto il 30 aprile 2015. L'allegato I illustra i relativi calcoli tecnici.
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