Art. 5

Interesse

In vigore dal 29 lug 2014
Interesse Il tasso di interesse applicabile alle OMRLT è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT, con l'aggiunta di un differenziale fisso di 10 punti base. Gli interessi sono corrisposti posticipatamente al momento della scadenza dell'operazione, o al momento del rimborso anticipato di cui agli , secondo i casi.
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Interesse (Art. 5 Decisione (UE) 2014/34) — Testo vigente | Portale Normativo