Art. 8

In vigore dal 22 lug 2014
Gli Stati membri adottano, se del caso, le misure necessarie per garantire l'attuazione della presente decisione nei loro rispettivi settori di competenza, ai sensi fra l'altro dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1285/2013. A tal fine, gli Stati membri designano punti di contatto a fini di assistenza nella gestione operativa di una minaccia. Tali punti di contatto possono essere persone fisiche o persone giuridiche.
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Art. 8 Decisione (UE) 2014/496 — Testo vigente | Portale Normativo