Art. 4

In vigore dal 22 lug 2014
1.   Qualora l'urgenza della situazione richieda l'adozione di un'azione immediata prima che il Consiglio abbia preso una decisione a norma dell', paragrafo 1, l'AR è autorizzato a impartire alla GSA le istruzioni provvisorie necessarie. L'AR può incaricare il segretario generale esecutivo o uno dei vice segretari generali del Servizio europeo per l'azione esterna di impartire tali istruzioni alla GSA. L'AR informa immediatamente il Consiglio e la Commissione riguardo alle istruzioni impartite ai sensi del presente paragrafo. 2.   Il Consiglio conferma, modifica o revoca le istruzioni provvisorie dell'AR il più presto possibile. 3.   L'AR riesamina costantemente le sue istruzioni provvisorie, le modifica come opportuno o le revoca se non è più necessaria un'azione immediata. In ogni caso, le istruzioni provvisorie cessano di produrre effetti quattro settimane dopo essere state impartite, o previa decisione del Consiglio a norma del paragrafo 2.
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Art. 4 Decisione (UE) 2014/496 — Testo vigente | Portale Normativo